Termine presentazione delle candidature

Art.12bis
Fase di presentazione delle candidature

1. Ciascuna delle persone aventi i requisiti previsti dall’art. 9, c.1, può presentare la propria
candidatura con riferimento ad una sola delle aree tematiche tra quelle di seguito elencate:
- minori e genitorialità;
- persone adulte;
- persone anziane;
- persone disabili;
- servizi territoriali.
2. Le candidature, in caso di procedimento elettorale assembleare, sono trasmesse tramite posta elettronica certificata al Servizio della Provincia competente in materia di politiche sociali non oltre il settimo giorno antecedente il giorno per cui è convocata l’assemblea di votazione. Le candidature sono presentate dall’interessato di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni ivi previste e mediante dichiarazione scritta della volontà di candidare per essere membro della Consulta ristretta ai sensi dell’art. 7, c.1, lett. e), di questo documento, corredata da:
- una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante i dati anagrafici e codice fiscale personale, l’Organizzazione di appartenenza, il titolo di appartenenza del candidato all’Organizzazione stessa (rappresentante legale, membro dei suoi organi di gestione o di controllo, socio-lavoratore o lavoratore dipendente), l’area tematica per cui si candida;
- facoltativamente, un elenco delle esperienze e competenze maggiormente significative acquisite in materia socio-assistenziale.
3. Non è ammessa la candidatura con riferimento a più aree tematiche.
4. Il Servizio della Provincia competente in materia di Politiche sociali redige e pubblica sul sito web delle politiche sociali provinciali la scheda per la candidatura. E’ altresì pubblicato dalla Provincia sul medesimo sito anche l’elenco dei candidati e, laddove presentato, l’elenco delle esperienze e competenze maggiormente significative acquisite in materia socio-assistenziale.
5. Le candidature, nel caso di procedimento elettorale telematico, devono essere presentate esclusivamente dal Legale Rappresentante dell’Organizzazione nel rispetto dell’articolo 11; in tal caso la fase di deposito delle candidature deve avere durata non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Verbale di deliberazione della Giunta provinciale del 10/05/2019