Delibera 1 del 2010
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Pag. di 3 RIFERIMENTO: 2010-B001-00001
Reg.delib.n. 1
Prot. n. 281/09 FS/sb
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Battistata Sergio ed altri c/P.A.T. e ITEA S.p.A. - Ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione per la Cassazione della sentenza n. 202/09 della Corte di Appello di Trento depositata in data 04.08.2009 - Affidamento difesa della Provincia all'Avvocatura Generale dello Stato in Roma.
Il giorno 15 Gennaio 2010 ad ore 10:50 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE
Lorenzo Dellai
Presenti:
VICE PRESIDENTE
Alberto Pacher
ASSESSORI
Marta Dalmaso
Mauro Gilmozzi
Ugo Rossi
Assenti:
Lia Giovanazzi Beltrami
Tiziano Mellarini
Alessandro Olivi
Franco Panizza
Assiste:
LA DIRIGENTE
Patrizia Gentile
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
Il Relatore comunica:
"Con deliberazione n. 3046 dd. 21.11.2008, la Giunta provinciale stabiliva di resistere all'atto di citazione promosso dal signor Battistata Sergio ed altri, avanti la Corte di Appello di Trento avverso la sentenza del Tribunale di Trento n. 908/07 del 10.08.2007 e per la richiesta di risarcimento dei danni subiti dagli appellanti, affidando la rappresentanza e la difesa in giudizio della Provincia all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento.
Con sentenza n. 202/09 depositata in data 04.08.2009 la Corte di Appello di Trento rigettava l'appello proposto dai ricorrenti e condannava gli stessi al pagamento delle spese del grado del giudizio.
In data 23.12.2009 veniva notificato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione in Roma, promosso dal signor Battistata Sergio ed altri avverso la sopracitata sentenza della Corte di Appello di Trento.
Non apparendo fondati i motivi che stanno alla base del suddetto ricorso, considerata la delicatezza, importanza, specificità del contenzioso in oggetto e considerati gli atti richiamati, si ritiene opportuno resistere al gravame, affidando la rappresentanza e la difesa della Provincia Autonoma di Trento, all'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, ai sensi dell'art. 41 D.P.R. 1.02.1973, n. 49".
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- visto il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;
- visto il D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49;
- visto l'art. 35 del Codice Deontologico Forense;
- vista la L.P. 29 aprile 1983, n. 12 e succ. modifiche;
- vista la L.P. 3 aprile 1997, n. 7 e succ. modifiche;
- vista la L.P. 16 giugno 2006, n. 3;
- vista e richiamata la nota del Dirigente Generale dell'Avvocatura della Provincia dd. 12/07/2006 prot. n. 3431;
- considerata la prassi e l'urgenza di provvedere alla difesa dell'Amministrazione;
- considerato l'importo delle spese legali del presente incarico di difesa e rappresentanza;
- vista e richiamata la deliberazione della G.P. n. 1361 dd. 01/07/2005;
- a voti unanimi, legalmente espressi,
d e l i b e r a
1) di resistere al ricorso di cui in premessa, promosso dal signor Battistata Sergio ed altri, avanti la Corte Suprema di Cassazione, notificato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento in data 23.12.2009;
di affidare la rappresentanza e la difesa della Provincia Autonoma di Trento all'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ai sensi dell'art. 41 D.P.R. 01.02.1973, n. 49;
3) di rinviare a successivo provvedimento del Dirigente Generale dell'Avvocatura della Provincia la costituzione di fondo spese e l'eventuale pagamento delle prestazioni rese dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma.
FS