Delibera 2453 del 2010

L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - COMUNE DI RONCEGNO TERME - Variante al Piano regolatore generale - Patto territoriale della Valsugana orientale - APPROVAZIONE CON MODIFICHE - prot. n. 436/10D.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Pag. di 6 RIFERIMENTO: 2010-S013-00514

Reg.delib.n. 2453
Prot. n. 436/10D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - COMUNE DI RONCEGNO TERME - Variante al Piano regolatore generale - Patto territoriale della Valsugana orientale - APPROVAZIONE CON MODIFICHE - prot. n. 436/10D.

Il giorno 29 Ottobre 2010 ad ore 09:07 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE
Lorenzo Dellai

Presenti:
VICE PRESIDENTE
Alberto Pacher

ASSESSORI
Marta Dalmaso

Mauro Gilmozzi

Lia Giovanazzi Beltrami

Tiziano Mellarini

Alessandro Olivi

Ugo Rossi

Assenti:

Franco Panizza

Assiste:
LA DIRIGENTE
Patrizia Gentile

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
Il Relatore comunica:
con verbale di deliberazione n. 29 d.d. 29 luglio 2009 il Consiglio comunale di RONCEGNO TERME ha provveduto alla prima adozione di una variante al piano regolatore generale per il "Patto territoriale della Valsugana orientale" redatta secondo la procedura prevista dagli articoli 40 e ss. della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come richiamati dall'articolo 148, comma IV della L.P. 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio).
Ai sensi dell'articolo 148, comma V della predetta L.P. 4 marzo 2008, n. 1, la variante è stata sottoposta all'esame del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio che, con valutazione tecnica Prat. 1427/09 - VT n. 84/09 di data 28 dicembre 2009 ha evidenziato quanto segue:
"Premessa
Con deliberazione consiliare n. 29 dd 29.07.2009, il Comune di Roncegno Terme ha adottato una variante al proprio piano regolatore generale nell'ambito del Patto territoriale della Valsugana Orientale.
Di seguito si riportano le previsioni introdotte con la variante in oggetto:
modifica della destinazione d'uso, di un'area posta a Sud-Est del nucleo abitato di Roncegno Terme, da area per attrezzature e servizi pubblici di livello locale ad area agricola primaria, finalizzata alla piantumazione di piante da frutto ed orticole;
realizzazione di un agriturismo attraverso la ricostruzione di un rudere, collocato in località Tesobbo, in un'area definita dal PRG vigente come agricola secondaria.
Il Servizio Geologico della Provincia ha valutato la compatibilità delle varianti in oggetto, in rapporto alla Carta di Sintesi Geologica del PUP ed al PGUAP in vigore, ed ha riportato le seguenti considerazioni:
"La variante n. 2 è ubicata a monte dell'abitato di Roncegno Terme, nei pressi della località Maso Gretti - Tesobbo. Dal sopralluogo effettuato si è potuto constatare che il versante sul quale sorge il rudere oggetto del recupero edilizio presenta una pendenza che varia tra i 35° ed i 40° ed è costellato da una moltitudine di elementi granitici a spigolo vivo di volumetrie inferiori al mc che, in alcuni casi, si trovano appoggiati ai fusti della vegetazione che costituisce il bosco. Nonostante l'assenza di pareti rocciose direttamente a monte dell'edificio si ritiene indispensabile considerare comunque la possibilità di un coinvolgimento dell'area da parte di elementi rocciosi in rotolamento che si potrebbero mobilizzare dal versante. Da rilevare inoltre che la strada forestale che da Maso Gretti conduce al rudere, . Pertanto, considerato che la variante prevede la possibilità del recupero del rudere al fine di realizzare un agritur (struttura ricettivo-turistica) si consiglia di subordinare qualsiasi intervento edificatorio ai risultati di uno studio geologico specifico sulla problematica dei crolli rocciosi, che preveda l'analisi dettagliata delle condizioni di pericolosità del rudere, delle sue pertinenze ed in particolar modo della strada forestale di accesso."
Il Servizio Bacini Montani della Provincia, in merito alla presente variante esprime alcune osservazioni di carattere generale:
"gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono comunque sottostare al dettato della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali". Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dallo scrivente Servizio, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono.
gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette", e degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche."
Il Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche rimanda alla consultazione: del sito provinciale "GIS - Servizi cartografici - S.U.A.P. - Consultazioni derivazioni idriche" per eventuali interferenze con sorgenti, pozzi, acquedotti e altre derivazioni; del sito provinciale GIS - Servizi cartografici - Servizi online - S. Geologico - Carta delle Risorse Idriche, per la consultazione delle sorgenti ad uso potabile tutelate ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1321 dd. 24.06.2005. Dallo stesso sito sono visualizzabili anche le rimanenti sorgenti delle quali si ritiene che il Comune debba tenere conto di salvaguardare in relazione al tipo di variante da eseguire. Inoltre, anche in relazione con quanto disposto dalla d.G.P. 1984 dd. 22.09.2006, osserva che:
"Entrambe le varianti si trovano in area a moderata pericolosità, nel caso della variante 1 il cambio di destinazione d'uso da area ricreativa ad area agricola genera un rischio R1, per la variante 2 non è previsto un cambio di destinazione d'uso dell'area ed il rischio corrisponde ad R1. Si evidenzia però che nella relazione "Varianti patrizie al piano regolatore generale - Comune di Roncegno 2009" la variante 2 è individuata come area agricola secondaria e disciplinata dall'art. 13 delle norme tecniche di attuazione del PRG, quindi per qualsiasi intervento in tale area si rimanda all'art. 21 delle norme di attuazione del PGUAP che recita tra il resto: "nel caso di contrasto tra le norme del PGUAP e le norme previste dagli strumenti urbanistici prevale la norma più restrittiva"."
Il Servizio Foreste e fauna della Provincia rileva che, la variante, con la quale si prevede la ricostruzione di un rudere a fini agrituristici, interessa un'area sottoposta a vincolo idrogeologico e completamente inserita all'interno di una compagine forestale densa e consolidata di circa 2.300 mq; la previsione ricade tra le tipologie di trasformazione considerate nella delibera del Comitato Tecnico Forestale n. 376 dd. 18.11.1996, che detta i criteri connessi alla riedificazione di ruderi in area boscata. Con riferimento a tali criteri adottati dal C.T.F., il caso in esame soddisfa pienamente quello relativo all'infrastrutturazione, essendo il manufatto in esame servito da un ramale della strada forestale del Voto, ma risulta completamente racchiuso all'interno di un soprassuolo forestale evoluto (faggeta montana mista irregolare) a circa 200 m di distanza da aree con assetti colturali diversi. Va però rilevato che sotto l'aspetto della stabilità idrogeologica l'eventuale radura che si andrebbe a creare, intorno al rudere in conseguenza alla trasformazione di coltura, non comporterebbe rischi di destabilizzazione del soprassuolo circostante, e non risulterebbe in contrasto con l'assetto colturale del versante.
Riguardo le previsioni introdotte dalla variante in oggetto il Servizio Aziende Agricole e Territorio Rurale della Provincia esprime parere critico, in merito alla realizzazione di un agriturismo attraverso il recupero di un rudere, poiché i proprietari non sono imprenditori agricoli e pertanto non possiedono i requisiti necessari per poter realizzare un agriturismo, secondo quanto disposto dalla l.p. 10/2001 e dal rispettivo regolamento di attuazione.
Sotto il profilo urbanistico e paesaggistico-ambientale per quanto riguarda l'intervento con il quale si prevede il recupero di un rudere a fini agrituristici, tenuto conto di quanto evidenziato dall'Ufficio Tutela del paesaggio, si propone di stralciare detta previsione in quanto: la realizzazione di un manufatto da adibirsi ad agriturismo interessa un contesto in quota, in gran parte rinaturalizzato e sprovvisto di adeguate opere di urbanizzazione; inoltre si rileva che, la strada forestale esistente risulta compatibile con un utilizzo agricolo forestale dell'area ma, non con un'attività ricettiva che comporterebbe l'accesso all'area, oltre che da parte dei residenti, anche di un'utenza esterna collegata all'agriturismo.
Nello specifico l'Ufficio Tutela del paesaggio osserva che, il recupero del rudere previsto dalla variante, è già stato oggetto in passato di una richiesta di autorizzazione ai fini di tutela del paesaggio, in merito alla quale la CCTPA del C3 nella seduta del 12 luglio 2006 si era espressa con parere negativo.
Conclusioni
Ciò premesso, si esprime alla Giunta provinciale, in ordine all'argomento in oggetto, parere favorevole all'approvazione della variante al Piano regolatore del Comune di Roncegno Terme subordinatamente alle condizioni sopra evidenziate.".
Con comunicazione prot. n. 12458/09-13 V MRC (1427N) d.d. 29 dicembre 2009, la sopra richiamata valutazione del Servizio provinciale Prat. 1427/09 - VT n. 84/09 di data 28 dicembre 2009 è stata trasmessa all'Amministrazione comunale affinché la stessa, valutati i contenuti del parere, potesse procedere all'adozione definitiva della variante nei tempi e modi previsti dalla L.P. 4 marzo 2008, n. 1.
Infine, con verbale di deliberazione n. 9 di data 30 marzo 2010, il Consiglio comunale di Roncegno Terme, prendendo atto del parere trasmesso, ha provveduto alla definitiva adozione della variante in argomento. In tale atto, il Consiglio comunale ha dichiarato che "nella variante non sono implicati beni gravati del diritto di uso civico".
Ai sensi dell'articolo 41, comma I della L.P. 5 settembre 1991, n. 22, come richiamato dall'articolo 148, comma IV della L.P. 4 marzo 2008, n. 1, la variante definitivamente adottata è stata poi trasmessa al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio affinché lo stesso potesse esprimere le proprie osservazioni in merito alla coerenza delle previsioni contenute nella variante rispetto al Piano Urbanistico Provinciale, alle valutazioni espresse dal Servizio provinciale competente ed alle scelte effettuate in sede di adozione definitiva della variante.
Il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio ha quindi formulato il proprio parere n. 1427 VPC di data 9 luglio 2010 che ha rilevato quanto segue:
"Con deliberazione consiliare n. 29 dd. 29 luglio 2009 il Comune di Roncegno ha adottato una variante al piano regolatore generale nell'ambito del Patto territoriale della Valsugana Orientale per l'introduzione di due specifiche previsioni legate al Patto stesso.
La variante è stata esaminata dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio che, con la valutazione tecnica n. 84/09 del 28 dicembre 2009, ha espresso parere critico sulla recupero del rudere in loc. Maso Gretti per la realizzazione di un agriturismo e non ha invece evidenziato alcuna controindicazione per la previsione dell'area agricola destinata a piantumazione di piante ortofrutticole. In particolare per quanto attiene al recupero del rudere in loc. Maso Gretti attraverso l'istruttoria sono emerse problematiche sotto il profilo geologico, per cui il Servizio Geologico ha proposto di "subordinare qualsiasi intervento edificatorio ai risultati di uno studio geologico specifico sulla problematica dei crolli rocciosi, che preveda l'analisi dettagliata delle condizioni di pericolosità del rudere, delle sue pertinenze e in particolare modo della strada forestale di accesso." Riguardo alla medesima previsione con nota pervenuta il 15 aprile 2010 il Dipartimento Agricoltura e alimentazione ha rettificato il proprio precedente parere precisando che "a seguito di verifica, si è riscontrato che non sussistono controindicazioni alla variante n. 2. Trattasi infatti della possibilità di realizzare un agriturismo a partire da un rudere situato in area agricola secondaria, per il quale si è accertato la titolarità, in capo al coniuge del proprietario, di una azienda agricola iscritta in sez. II APIA."
Con la deliberazione consiliare n. 09 del 30 marzo 2010, pervenuta in data 17 maggio 2010, il Comune di Roncegno ha adottato in via definitiva la variante in oggetto, confermando le previsioni precedentemente adottate ma non presentando ulteriori elementi a supporto della variante n. 2, relativa alla ricostruzione del rudere in loc. Maso Gretti per la realizzazione di un agriturismo. Posto quindi che il Servizio Foreste e fauna e il Dipartimento Agricoltura e alimentazione non hanno evidenziato controindicazioni rispetto a tale previsione, si richiedono specifici elementi per rispondere ai rilievi evidenziati sotto il profilo urbanistico dallo scrivente Servizio.
Ciò premesso, si richiede l'integrazione della relazione illustrativa della variante in esame, per quanto attiene la previsione n. 2, al fine della conclusione del procedimento. Si fa inoltre presente che gli elaborati di piano, per le parti che determinano modifica del PRG vigente, vanno integrati con idonei estratti cartografici con indicazione della scala di rappresentazione.".
Con comunicazione prot. n. 5933/10-13 V MRC (1427N) d.d. 15 luglio 2010, la sopra richiamata valutazione del Servizio provinciale n. 1427 VPC di data 9 luglio 2010 è stata trasmessa all'Amministrazione comunale affinché la stessa ne valutati i contenuti.
Relativamente alle osservazioni sopra riportate, si prende atto della valutazione tecnica formulata dal Servizio provinciale Prat. 1427/09 - VT n. 84/09 di data 28 dicembre 2009 sopra richiamata e, sulla base delle indicazioni espresse dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio nella valutazione tecnica n. 1427 VPC di data 9 luglio 2010, si propone l'approvazione della variante al piano regolatore generale di Roncegno Terme con le modifiche e prescrizioni contenute nel predetto parere.
Il Comune di Roncegno Terme, prestando la necessaria assistenza tecnica, ha predisposto un testo completo della variante allo strumento urbanistico, già comprensivo delle modifiche sopra indicate, testo che si allega e che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 5.09.1991, n. 22 e s.m.i.;
- vista la L.P. 14.06.2005, n. 6;
- vista la L.P. 4.03.2008, n. 1;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- a voti unanimi, legalmente espressi,
d e l i b e r a
1) di introdurre nella variante al piano regolatore generale del Comune di RONCEGNO TERME definitivamente adottata con deliberazione consiliare n. 9 di data 30 marzo 2010 le modifiche in premessa sintetizzate;
2) di approvare, con le modifiche di cui al punto 1), la variante al piano regolatore generale del Comune di RONCEGNO TERME adottata con deliberazione consiliare n. 9 di data 30 marzo 2010, secondo gli allegati atti che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.

RM