Procedimento di nomina della Consulta ristretta
NOMINA DELLA CONSULTA RISTRETTA
Individuazione dei componenti della Consulta ristretta e sua nomina
La Giunta provinciale nomina la Consulta ristretta, sulla base delle designazioni effettuate per l'ambito di rispettiva competenza dai soggetti di cui alle lett. a) e b), del comma 1) dell'art. 6, e dalle organizzazioni di secondo livello rappresentative delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale della provincia di Trento, per i rappresentanti di cui alle lett. c) e d) del comma 1 dell’art. 6 e dall’Unione provinciale Istituzioni per l’Assistenza (UPIPA) per le aziende pubbliche di servizi alla persona accreditate di cui alla lett. e) del comma 1 dell’art. 6.
L'individuazione dei componenti della Consulta ristretta rappresentanti dei soggetti di cui all’art. 3, comma 3, lett. d) e d bis), della legge provinciale accreditati aventi almeno una sede operativa in provincia di Trento di cui alla lett. e) dell’art. 6, è effettuata mediante procedimento elettivo, condotto in forma assembleare.
Elettorato passivo e attivo
Possono presentare la propria candidatura per la carica di componente della Consulta ristretta nella categoria dei rappresentanti dei soggetti di cui all’art. 3, comma 3, lett. d) e d bis), della legge provinciale accreditati le persone con almeno diciotto anni che, al momento del voto, sono:
rappresentanti Legali di un soggetto di cui all’art. 3, comma 3, lett. d) o d bis), della legge provinciale accreditato avente almeno una sede operativa in provincia di Trento o componenti dei suoi organi di gestione o di controllo;
oppure
- soci-lavoratori o lavoratori dipendenti di un soggetto di cui all’art. 3, comma 3, lett. d) o d bis), della legge provinciale accreditato avente almeno una sede operativa in provincia di Trento.
L’elettorato attivo spetta ai Rappresentanti Legali dei soggetti di cui all’art. 3, comma 3, lett. d) e d bis), della legge provinciale accreditati aventi almeno una sede operativa in provincia di Trento. 3. La permanenza dei requisiti di cui ai punti a) e b) è condizione necessaria per l’esercizio del ruolo di componente della Consulta ristretta. Il venir meno di tali requisiti determina la decadenza del componente.
Informazione e presidio al procedimento elettivo
La struttura competente in materia di politiche sociali cura l'informazione riguardante l'istituzione della Consulta, i suoi compiti, le modalità di funzionamento, quelle di nomina e il procedimento elettivo.
La struttura competente, ai fini del procedimento elettorale, cura tutte le pubblicazioni di dati e modulistica previste da questo documento sul sito pubblico delle politiche sociali provinciali, fornisce il supporto in tutte le fasi del procedimento medesimo, sovrintende e verifica la correttezza dell’intero iter, verifica il possesso dei requisiti per la candidatura in capo agli eletti, propone le misure previste da questo documento in caso di invalidità delle candidature o dei voti espressi oppure qualora si verifichino situazioni di parità di posizioni e quando siano presentate un numero di candidature inferiore a 10 o eletti meno di 10 candidati.
Le candidature presentate in difformità da quanto previsto dagli artt. 8 e 12 sono annullate dal Dirigente della struttura competente in materia di politiche sociali, senza la necessità di ulteriori adempimenti e verifiche. Parimenti sono annullate, secondo la medesima modalità, le candidature espresse in modo incomprensibile o mancanti di elementi indispensabili per portare a termine il procedimento elettorale.
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 3, LETT. D) E D BIS), DELLA LEGGE PROVINCIALE ACCREDITATI
Termini
Il Dirigente della struttura competente in materia di politiche sociali rende noti, almeno con la pubblicazione sul sito web istituzionale della Provincia, i termini per le operazioni di voto stabiliti dall’Assessore competente in materia di politiche sociali.
Fasi del procedimento elettorale della Consulta ristretta
L'individuazione dei dieci componenti da nominare nella Consulta ristretta in rappresentanza dei soggetti di cui all’art. 3, comma 3, lett. d) e d bis), della legge provinciale accreditati aventi sede legale in provincia di Trento, avviene attraverso queste fasi:
- fase pre-elettorale, riguardante l'informazione sulla Consulta plenaria e ristretta e sulle modalità di nomina della Consulta ristretta;
- fase di presentazione delle candidature;
- fase di espressione del voto;
- fase di scrutinio delle dichiarazioni di voto secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all’art. 14;
- fase di proclamazione degli eletti che saranno poi nominati dalla Giunta provinciale componenti della Consulta ristretta in rappresentanza dei soggetti di cui all’art. 3, comma 3, lett. d) e d bis), della legge provinciale accreditati.
Fase di presentazione delle candidature
Ciascuna delle persone aventi i requisiti previsti dall’art. 8, comma 1, può presentare la propria candidatura con riferimento ad una sola delle sette aree tematiche tra quelle di seguito elencate:
- Minori e genitorialità.
- Persone adulte.
- Persone anziane.
- Persone disabili.
- Servizi territoriali.
- Sportello sociale.
- Interventi di accompagnamento al lavoro.
Le candidature sono trasmesse tramite posta elettronica certificata al Servizio della Provincia competente in materia di politiche sociali non oltre il settimo giorno antecedente il giorno per cui è convocata l’assemblea di votazione. Le candidature sono presentate dall’interessato di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni ivi previste e mediante dichiarazione scritta della volontà di candidare per essere componente della Consulta ristretta ai sensi dell’art. 7, c.1, lett. e), di questo documento, corredata da:
- una dichiarazione attestante i dati anagrafici, il soggetto di appartenenza, il titolo di appartenenza del candidato al medesimo soggetto (rappresentante legale, componente dei suoi organi di gestione o di controllo, socio-lavoratore o lavoratore dipendente), l’area tematica per cui si candida;
- facoltativamente, un elenco delle esperienze e competenze maggiormente significative acquisite in materia socio-assistenziale.
Non è ammessa la candidatura con riferimento a più aree tematiche.
Ogni soggetto di cui all’art. 3, comma 3, lett. d) e d bis), della legge provinciale accreditato può esprimere non più di una candidatura.
Il Servizio della Provincia competente in materia di Politiche sociali redige e pubblica sul sito web la scheda per la candidatura. E’ altresì pubblicato dalla Provincia sul medesimo sito anche l’elenco dei candidati e, laddove presentato, l’elenco delle esperienze e competenze maggiormente significative acquisite in materia socio-assistenziale.
Fase di espressione del voto
Il voto è espresso dal Rappresentante Legale del soggetto di cui all’art. 3, comma 3, lett. d) e d bis), della legge provinciale accreditato o da un suo delegato in occasione dell’assemblea convocata dall’assessore competente. Il voto è riservato e pertanto è cura del Servizio provinciale competente individuare una collocazione o modalità idonee a garantire la riservatezza.
Ciascun soggetto di cui all’art. 3, comma 3, lett. d) e d bis), della legge provinciale accreditato ha a propria disposizione un voto in cui può esprimere non più di quattro preferenze, che, se più di una, devono essere di 2 generi differenti e, se pari a 4, devono essere equamente distribuite sul piano di genere (50% delle preferenze a un genere e 50% all’altro genere).
Ciascun soggetto di cui all’art. 3, comma 3, lett. d) e d bis), della legge provinciale accreditato votante può assumere la delega a votare per conto di non più di un’ulteriore soggetto.
Le deleghe previste dal comma 1 sono sottoscritte dal Rappresentante Legale delegante e quelle del comma 3 dal Rappresentante Legale soggetto delegante; l’una e/o l’altra, a seconda del caso, devono essere esibite e depositate al momento dell’espressione del voto.
Fase di scrutinio
Scaduto il termine per le votazioni, la struttura provinciale competente in materia di politiche sociali, procede allo scrutinio dei voti.
Allo scopo sarà stilata una graduatoria in ordine decrescente, in base al numero di voti ottenuti. Sono eletti alla carica di componenti della Consulta:
- il candidato che, per ciascuna area di cui al comma 1 dell’art. 12, ha ricevuto più voti;
- i rimanenti 5 posti saranno assegnati, scorrendo la graduatoria in ordine decrescente a prescindere dall’area di candidatura.
In caso di parità di voti, ha priorità il candidato più giovane di età.
Quando in una o più aree tematiche di cui all’art. 12, non vi sia almeno un candidato che ha ottenuto voti, i rappresentanti mancanti per quell’area sono individuati accedendo alla graduatoria complessiva e scegliendo tra i primi candidati disponibili fino a concorrenza del numero occorrente.
Fase di proclamazione degli eletti, nomina e pubblicità degli atti della Consulta
Concluse le operazioni di scrutinio e di verifica delle candidature e dei voti, la struttura competente in materia di politiche sociali procede alla proclamazione degli eletti, mediante pubblicazione del relativo elenco sul sito web pubblico delle politiche sociali provinciali.
Successivamente alla proclamazione, la Giunta provinciale procede alla nomina, nell’ambito della Consulta ristretta, dei 10 componenti in rappresentanza dei soggetti del Terzo Settore accreditati che sono stati eletti.
In caso di mancanza di candidature dei componenti della Consulta che rappresentano i soggetti di cui all’art. 3, comma 3, lett. d) e d bis), della legge provinciale accreditati, o di un numero di candidati inferiore a 10 o di numero di eletti inferiore a 10, la Giunta provinciale procede alla nomina fino a concorrenza dell'intero numero dei predetti componenti, garantendo la rappresentatività delle 7 aree tematiche (1. Età evolutiva e genitorialità; 2. Età adulta; 3. Età anziana; 4. Persone con disabilità; 5. Servizi territoriali; 6. Sportello sociale; 7. Interventi di accompagnamento al lavoro).
La struttura competente in materia di politiche sociali mette a disposizione un sito web che garantisca un’ adeguata pubblicità agli atti (documenti, incontri…) della Consulta.
Al Presidente, al vice Presidente ed ai componenti della Consulta ristretta che si occupano delle funzioni di segreteria è fornito un account email messo a disposizione dalla Provincia.